stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.02. in Assemblea riferita al C. 3522

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/03/2022  [ apri ]
14.02.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Disposizioni per fronteggiare effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas)

  1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'aumento dei costi relativi all'energia elettrica e al gas naturale, dovuti all'aumento, sostanziale, delle quotazioni della principale materia prima energetica utilizzata, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.
  3. Il contributo di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Il contributo spetta nella misura del 10 per cento dell'aumento dei costi relativi alle forniture di energia e di gas naturale. Il contributo spetta su base mensile a condizione che il costo per il consumo di energia e gas naturale di ciascun mese del primo trimestre del 2022 sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto al costo per il consumo di energia e gas naturale della stessa periodicità del 2019. La seconda condizione è che contestualmente non vi sia un incremento di KWH utilizzati per più del venti per cento. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alle fatture ricevute per i consumi di energia e gas naturale di competenza del mese di riferimento. Il beneficio è ridotto alla metà per gli immobili utilizzati promiscuamente per la propria attività.
  5. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 1 non può essere superiore a centocinquantamila euro.
  6. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
  7. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, utilizzabile secondo le modalità esposte al comma 9. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto, di cui al presente articolo.
  9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo, dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.