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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.0100. in Assemblea riferita al C. 3522

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/03/2022  [ apri ]
10.0100.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1
(Disposizioni in materia di rivalutazione di beni di impresa)

  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»;

   c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».

  2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e come da ultimo modificato dal presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono determinate al 10 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è determinata nell'11 per cento.