Al comma 2, dopo la lettera e), inserire le seguenti:
e-bis) istituzione, al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, di un fondo destinato a finanziare iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP);
e-ter) previsione, ai fini dell'individuazione del contraente, dell'obbligo in capo alle amministrazioni procedenti di definire i singoli adempimenti di propria competenza attraverso il responsabile unico del procedimento, disponendo, per ogni fase procedurale prevista dalla legge, di un termine massimo di sessanta giorni, elevabile a novanta giorni, per una sola volta, in caso di particolare complessità, con salvezza dei termini più brevi laddove espressamente previsti, nonché previsione di un'ipotesi di responsabilità da ritardo in capo al responsabile unico del procedimento per il risarcimento di eventuali danni cagionati, fatte salve le ulteriori ipotesi di responsabilità civile, penale ed amministrativa, in caso di inerzia una volta decorsi i termini stabiliti;.