Al comma 2, lettera ee), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in ogni caso, per i titolari di concessioni autostradali in essere alla data di entrata della presente legge e non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, continua ad applicarsi l'obbligo di affidare a terzi una quota pari al sessanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro, mediante procedura ad evidenza pubblica;.