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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.205. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 3514

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/05/2022  [ apri ]
1.205.
inammissibile

  Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

   o-bis) le stazioni appaltanti, sia pubbliche che private, nel rispetto della normativa nazionale ed europea e in particolare alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/23/UE e 2014/24/UE, del 26 febbraio 2014, anche tramite l'utilizzo dello strumento dei contratti riservati, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti delle diverse tipologie di contratti pubblici relativi alle attività di raccolta differenziata, preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, riciclaggio e recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento devono obbligatoriamente riservare almeno il 50 per cento dei contratti alle imprese sociali della filiera della raccolta differenziata, preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, riciclaggio e recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento, in modo da poter contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e al contempo prevenire gli impatti negativi sulla salute dei cittadini. In caso contrario le stazioni appaltanti, sia pubbliche che private, devono specificare i motivi che possono essere oggetto di un ricorso speciale o di ricorsi stabiliti in materia di appalti pubblici;.