Al comma 2, lettera bb), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo l'esclusione delle opere pubbliche e di interesse pubblico generale realizzate ad esclusiva cura e spese di soggetti privati per le quali non è previsto lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione o da altri oneri o contributi dovuti alle Pubbliche Amministrazioni, anche in presenza di altre e differenti opere ammesse invece allo scomputo nell'ambito dei medesimi piani e programmi urbanistici.