Al comma 2, dopo la lettera u), inserire la seguente:
u-bis) revisione della disciplina in materia di accordi quadro al fine di garantire un maggior equilibrio nei rapporti tra il committente e l'aggiudicatario, prevedendo, tra l'altro, un importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, superiore al 15 per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo, l'obbligo, a carico dell'operatore, di costituire la garanzia definitiva solo in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi e il rilascio dei certificati di esecuzione del lavori con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti;.