Al comma 2, lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica che l'elemento del costo possa assumere la forma di un prezzo non soggetto a ribasso per la parte proporzionale ai costi non comprimibili del servizio relativi al costo del lavoro e alle materie prime alimentari ovvero venga valutato con formule proporzionali al prezzo in valore assoluto e non allo sconto, facendo in modo che gli operatori economici concorrano esclusivamente sulla base di criteri qualitativi che comprendano:
1) politiche di approvvigionamento delle derrate alimentari, rispettose dell'ambiente, sostenibili economicamente, e tracciabili tramite sistemi che consentano la verifica puntuale della corretta esecuzione dell'offerta di servizio presentata dall'operatore economico;
2) attività di comunicazione e informazione strutturata ed integrata per le famiglie, scuole e corpo docente in materia di educazione alimentare, prevenzione degli sprechi, sostenibilità dei pasti;
3) verifica dell'affidabilità socioeconomica delle imprese in relazione ai progetti presentati con particolare riferimento alla loro solidità patrimoniale e affidabilità consolidata;
4) esclusione o in subordine quotazione separata delle attività collaterali non strettamente inerenti alla produzione e somministrazione del servizio di ristorazione.