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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.02. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 3514

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/05/2022  [ apri ]
1.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazione e razionalizzazione in materia di contratti pubblici)

  1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti indisponibilità finanziarie annuali, per la scelta del contraente, le amministrazioni procedenti provvedono a definire i singoli adempimenti di propria competenza, attraverso il responsabile unico del procedimento, disponendo, per ogni fase procedurale prevista dalla legge, di un termine massimo di sessanta giorni, elevabile a novanta giorni, per una sola volta, in caso di particolare complessità, con salvezza dei termini più brevi laddove espressamente previsti. Decorsi i termini stabiliti, in caso di inerzia, si configura un'ipotesi di responsabilità da ritardo in capo al responsabile unico del procedimento per il risarcimento di eventuali danni cagionati, fatte salve le ulteriori ipotesi di responsabilità civile, penale ed amministrativa.

ident. 1.03.