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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.04.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 3495

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/04/2022  [ apri ]
28.04. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

Art. 29-bis.

  1. All'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che hanno esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita una ulteriore cessione a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; con riferimento a quest'ultima ulteriore cessione, il cedente è in ogni caso responsabile solidalmente per il recupero dell'importo di cui al comma 5, ferma restando l'eventuale ulteriore responsabilità solidale in capo ad altro soggetto, ai sensi del comma 6;».
  2. All'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «anche successive alla prima», sono aggiunte le seguenti: «alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che hanno esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita una ulteriore cessione a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; con riferimento a quest'ultima ulteriore cessione, il cedente è in ogni caso responsabile solidalmente per il recupero dell'importo di cui al comma 5, ferma restando l'eventuale ulteriore responsabilità solidale in capo ad altro soggetto, ai sensi del comma 6».
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Articolo 29-ter.
(Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti IRES e partite IVA)

  1. All'articolo 10-quater, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  2-bis. Al fine consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2022, i soggetti IRES e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, anche successivamente al termine di cui al comma 1 ma comunque entro il 15 ottobre 2022.