All'articolo 15, sostituire il comma 1-bis con il seguente:
1-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1.1. Fra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici contemplati alle lettere b) e c) del medesimo comma 1».