All'articolo aggiuntivo 2.0.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-quater, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «500.000 euro», ovunque ricorrano, con le seguenti: «1 milione di euro»;
b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il fondo di cui al primo periodo è destinato, per le iniziative ivi indicate, anche in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché dei soggetti ai quali, in conseguenza della crisi politica e militare in atto in Ucraina, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea».