Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) definire gli atti medici, i quali non possono costituire offesa all'integrità psicofisica, i trattamenti medico-chirurgici adeguati alle finalità terapeutiche ed eseguiti secondo le regole dell'arte medica da un esercente una professione medico-chirurgica, o da altra persona legalmente autorizzata, allo scopo di prevenire, diagnosticare, curare o alleviare una malattia del corpo o della mente;.