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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.27. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3475

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/04/2022  [ apri ]
1.27.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere che ai fini di sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologie condivise, nonché di semplificazione operativa, di cui alla lettera g), nelle regioni in cui insistono IRCCS, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, una quota pari al 10 per cento delle nuove risorse destinate agli interventi da realizzare con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sia a loro destinata con equa ripartizione tra gli istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. In considerazione degli obiettivi di programmazione ritenuti prioritari a livello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto, può assegnare direttamente fino alla metà di tale quota;.

ident. 1.61.