Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 9, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis Il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19, di cui al presente articolo è esteso anche per i soggetti che hanno contratto il virus in maniera asintomatica e che presentano un test sierologico attestante la presenza di un titolo anticorpale tale da rientrare nei range di riferimento post guarigione da SARS-CoV-2».