Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1.
(Incentivi alla vaccinazione)
1. Le regioni, per il tramite delle aziende sanitarie locali, sottoscrivono protocolli d'intesa con i medici di medicina generale, finalizzati a:
a) individuare i cittadini che non hanno ancora provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino;
b) provvedere alla presa in carico tali soggetti con visite, all'occorrenza anche domiciliari;
c) predisporre una scheda informativa per ognuno di tali soggetti dalla quale evincere la situazione sanitaria individuale ed i motivi della mancata vaccinazione, ovvero l'esito favorevole per l'avvenuta somministrazione del vaccino;
d) individuare appositi percorsi di premialità e rimborso per le maggiori spese a carico del medico di medicina generale.
Conseguentemente, al Capo I, premettere le parole: Incentivi alla vaccinazione e .