All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-quater», comma 1, lettera a), capoverso comma 9-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi.