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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.2.0100.87. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3434

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/02/2022  [ apri ]
0.2.0100.87.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), dopo il capoverso «Art. 3-ter», aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.
(Disposizioni in materia di formazione dei medici di medicina generale)

  1. È sospesa, per i due anni accademici successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, limitatamente alle attività lavorative e alle modalità del loro riconoscimento quali attività di formazione previste dagli articoli 2-quinquies, commi 1 e 2, e articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020. n. 27.
  2. Le regioni e le province autonome possono prevedere, nel periodo indicato dal precedente comma, che le ore di lavoro svolte dai medici del corso con incarichi di convenzionamento ai sensi dell'ACN della medicina generale temporanei, provvisori o di sostituzione, siano riconosciute quale orario di formazione per una percentuale massima pari al 50 per cento delle ore previste per ogni singola fase e che i medici di medicina generale tutori siano referenti dei medici in formazione a supporto dell'attività formativa svolta lavorando.
  3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il tutoraggio del corso di medicina generale può essere effettuato da medici che hanno una anzianità convenzionale pari ad almeno cinque anni.

em. 2.0100.