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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.2.0100.86. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3434

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/02/2022  [ apri ]
0.2.0100.86.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), dopo il capoverso «Art. 2-bis», aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.1.
(Deroghe in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19)

  1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1-ter, sono aggiunti i seguenti:

   «1-quater. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), o che si trovi nelle condizioni di cui al comma 3, primo periodo, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture recettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c).
   1-quinquies. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi.».

em. 2.0100.