All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», comma 2, sostituire il secondo periodo e il terzo periodo con i seguenti: Solamente in caso di comparsa di sintomi, la riammissione in classe dei soggetti in regime di autosorveglianza è subordinata alla dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche presso farmacie o centri privati a ciò abilitati, ovvero un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene da SARS-CoV-2. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.