All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-quater», comma 1, lettera a), capoverso comma 9-ter, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Fino al 31 marzo 2022, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, per i quali l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo rimane consentito senza obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare.