All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-quater», comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 9-bis, aggiungere il seguente:
9-bis.1. In deroga a quanto previsto dal comma 9-bis, i soggetti provenienti da uno Stato estero che fanno permanenza in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, possono accedere ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, lettere a), b) e c-bis), senza obbligo di effettuare un tampone rapido o molecolare, anche qualora siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dall'avvenuta guarigione da COVID-19.