All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 3, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «La certificazione verde COVID-19 di cui al secondo periodo, avente durata illimitata, è rilasciata altresì ai soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) che abbiano ricevuto una dose di richiamo con un vaccino approvato dalla predetta Agenzia, nel rispetto delle indicazioni stabilite con circolare del Ministero della salute».