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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.2.0100.7. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3434

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/02/2022  [ apri ]
0.2.0100.7.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», premettere il seguente:

Art. 2.1.
(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie a prezzo calmierato)

  1. Al fine di dare seguito all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2, il prezzo massimo dei predetti dispositivi è fissato a 0,50 centesimi di euro. Le farmacie, le parafarmacie e le altre attività commerciali che vendono il dispositivo a un prezzo superiore, sono soggette a una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000.
  2. Le entrate derivanti dalla sanzione di cui al comma 1 sono periodicamente versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

em. 2.0100.