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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.2.0100.59. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3434

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/02/2022  [ apri ]
0.2.0100.59.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-ter», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, fino al 31 marzo 2022 gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela della riservatezza, possono effettuare test antigienici rapidi, di cui, all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
  1-ter. Ai fini di cui al presente articolo gli esercizi di cui al comma 1 si avvalgono di modalità telematiche sicure, approvate dal ministero della salute, per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento.
  1-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le modalità attraverso le quali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, deve essere effettuata la trasmissione dei dati indicati al comma 2, sono approvate previa intesa in sede di Conferenza Stato Regione ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

em. 2.0100.