All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», premettere il seguente:
Art. 2.1.
(Esenzione dal vaccino e dall'obbligo di possesso delle certificazioni verdi per i soggetti guariti)
1. I soggetti che dimostrino tramite una delle certificazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, l'avvenuta guarigione da SARS-CoV-2 sono esentati dalla somministrazione dei vaccini e dal possesso delle certificazioni verdi. L'esenzione è garantita anche in ogni caso sia dimostrata l'immunità di memoria per il SARS-CoV-2.
Conseguentemente, alla lettera a), sopprimere i capoversi articoli 2-bis e 2-ter.