All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per gli alunni del sistema educativo, scolastico e formativo di cui al comma 1, qualora assenti per comprovata e certificata malattia, la didattica a distanza può essere attivata, su richiesta, anche qualora l'assenza non sia determinata da cause collegabili alla pandemia da SARS-CoV-2.