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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.2.0100.47. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3434

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/02/2022  [ apri ]
0.2.0100.47.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, alla lettera b), capoverso «Art. 3-ter», comma 1, sostituire le lettere da a) a c) con le seguenti:

   a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, con uno o più casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, per coloro che risultino positivi si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni, per tutti gli altri l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo per tutti gli alunni della sezione o classe di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione. In ogni caso il rientro in classe è condizionato all'esito negativo del test;

   b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, con uno o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che risultino positivi si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni, per tutti gli altri l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a 6 anni fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo per tutti gli alunni della sezione o classe di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione. In ogni caso il rientro in classe è condizionato all'esito negativo del test;

   c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con uno o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che risultino positivi si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni, per tutti gli altri l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo per tutti gli alunni della sezione o classe di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione. In ogni caso il rientro in classe è condizionato all'esito negativo del test.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: lettera a), numero 2), lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo;

   b) al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

em. 2.0100.