All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 2, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: «c-ter) le persone che non siano ancora in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al presente comma possono accedere ai servizi e alle attività di cui al comma 1, articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, esibendo le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 oppure di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 effettuati entro le quarantotto ore antecedenti all'accesso alle predette attività e servizi. I predetti test possono essere eseguiti, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa Italiana e per il tramite del relativo personale sanitario.».