All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nel caso in cui l'alunno sia stato allontanato da scuola con provvedimento di isolamento dovuto all'infezione da COVID-19, in mancanza della trasmissione del provvedimento di fine isolamento da parte delle competenti autorità sanitarie, ove trascorse 24 ore dall'esito negativo del tampone, lo stesso alunno può essere riammesso nell'ambito scolastico presentando, in via provvisoria, in attesa comunque del provvedimento dell'autorità sanitaria, una dichiarazione sostitutiva accompagnata dal referto positivo del tampone iniziale e quello negativo finale di fine infezione.