Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente, con i candidati risultati idonei per aver raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo.».