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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.017.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 3431

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/01/2022  [ apri ]
1.017.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga dei termini previsti per la mobilità del personale del Corpo forestale dello Stato)

  1. Al fine di correggere il breve spazio temporale concesso e i ridotti posti disponibili previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato transitato nei corpi e negli enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo medesimo, può, in deroga all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e all'articolo 3, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in sovrannumero, in una delle seguenti amministrazioni pubbliche: Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Direzione generale dell'economia montana e delle foreste (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), Ispettorato centrale tutela qualità e repressioni frodi agro-alimentari (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), Consiglio per la ricerca in agricoltura e analisi dell'economia agraria – Settore foreste e legno (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), Dipartimento della protezione civile, Ministeri, regioni ed enti locali. La domanda deve essere presentata presso l'amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la quale provvede a inoltrarla all'amministrazione prescelta e al Dipartimento della funzione pubblica entro i successivi quarantacinque giorni.
  2. Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e amministrativi, il servizio svolto dal 1° gennaio 2017 dal personale del disciolto Corpo forestale dello Stato è equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto nell'amministrazione di destinazione prescelta con la relativa ricostruzione della carriera giuridica, economica e previdenziale. Allo stesso personale si applicano le norme ordinamentali e contrattuali previste per i corrispondenti ruoli del personale dell'amministrazione di destinazione prescelta.
  3. Il personale che transita ai sensi del presente articolo:

    1) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella stessa provincia di servizio alla data del 31 dicembre 2016 o in subordine in un'altra provincia indicata dal richiedente;

    2) ove possibile conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo;

    3) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

  4. Al fine di salvaguardare i livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare, il transito del personale in servizio nell'Arma dei carabinieri avviene per aliquote non superiori a cinquecento unità annue, per un massimo di tre anni, stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa, dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento.
  5. Il transito del personale in servizio nel Corpo nazionale Vigili del fuoco, nella Polizia di Stato, nella Guardia di finanza, nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e nei Ministeri interessati dalla mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2016, avviene con aliquote non superiori a trecento unità annue, per un massimo di tre anni, stabilite con decreto dei Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento.
  6. Per l'anno 2022 e in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzata, con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di ottocento unità nei ruoli base delle amministrazioni cedenti, nel limite della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° dicembre.
  7. Agli oneri derivanti dalle assunzioni straordinarie di cui ai commi 6 e 7, pari a un importo massimo di 8.256.000 euro annui per il triennio 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, commi 877, 878, 879, 984, 985 e 986, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, oltre ai fondi attingibili dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza e dal «Fondo Mobilità» di cui al relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore, utilizzato di norma per le mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  8. Al fine di incidere progressivamente in anni finanziari diversi, la mobilità di cui al presente articolo viene scaglionata in un arco temporale di un triennio a partire dall'anno 2022. Il personale accede alla mobilità annuale tramite graduatoria in cui viene data priorità alla maggiore anzianità di servizio maturata all'atto della domanda e a parità di anzianità di servizio alla maggiore età anagrafica del richiedente.
  9. L'assunzione straordinaria degli ulteriori contingenti massimi di cui al comma 5, ove necessaria in relazione all'avvenuto esercizio della facoltà di cui al comma 1, è autorizzata con successivi provvedimenti normativi.

ident. 1.01.1.02.1.09.1.021.