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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.4. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
9.4.

  Sostituire il comma 7 con i seguenti:

  7. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19 correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio.

   Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  7-bis. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022.
  7-ter. Agli oneri finanziari, pari a euro 10.890.000, si provvede a valere sul bilancio dell'Inail, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.