Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 982, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato anche per l'anno 2024, per un ammontare pari a 10 milioni di euro.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a euro 10 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.