Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di consoli onorari)
1 All'articolo 47, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole «settantesimo anno di età» sono inserite le seguenti «, salva autorizzazione a ricoprire l'incarico fino al settantacinquesimo anno di età, disposta con decreto del capo della Missione diplomatica, del Console generale o del Console».