Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. I trabocchi, compresi quelli da molo, i caliacenti e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regionali, sono esclusi dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva n. 123 del 2006 e dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010 come espressione di valori sociali, culturali, estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi. Per i trabocchi trova applicazione il regime derogatorio ammesso nel considerando n. 40 della direttiva n. 123 del 2006, sussistendo motivi imperativi d'interesse generale e di necessità dettati dal regime di tutela, salvaguardia e conservazione della specificità e dell'esiguo numero dei trabocchi esistenti, con il divieto di nuove costruzioni, idoneo a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso, rappresentato dalla tutela e valorizzazione della specificità dei manufatti, tipici e caratterizzanti l'identità dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, con finalità di conservazione del patrimonio nazionale storico e tradizionale.