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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.09. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
12.09.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga del credito di imposta affitti e dell'esonero Imu)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

   a) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022»;

   b) alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuta per il secondo semestre 2021 e per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività; i beneficiari di tale credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   c) il credito d'imposta di cui alla lettera a) non è cumulabile con il credito d'imposta di cui alla lettera b) e viceversa.