Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1.
(Rifinanziamento Fondo automotive)
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:
a) 40 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui euro 8 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede alla soppressione all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dei seguenti commi: 301, 732, 737, 749, 751, 758, 759, 761, 772, 773, 781, 782, 792, 802, 805, 817, 865, 872, 878, 880, 882, 883, 894, 897, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 910, 911, 952, 974, 990, 991, 1007.