Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, i contratti del personale militare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e agli articoli 19 e 21 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per le annualità 2021 e 2022, la spesa complessiva di euro 20.000.000.