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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.127. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
1.127.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25.1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari istantaneo, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, presso soggetti in possesso unicamente dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene provveda agli adempimenti previsti dalla lettera a) e dalla lettera b) del sopracitato comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16».