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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.018. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
1.018.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1..
(Proroga disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

  1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono riconosciuti, con le modalità ivi previste, per ulteriori 13 settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2022, di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.