Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8.1. All'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2021 n. 92, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Per i lavoratori a tempo parziale, di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, la somma dovuta dal datore di lavoro è proporzionata all'orario di lavoro individualmente svolto».