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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.165. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
9.165.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19 correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-duodevicies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 marzo 2022, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1° aprile 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 13.622.450 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.