stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.161. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
9.161.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8.1. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente articolo, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di ventisei settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 15 luglio 2022, secondo le modalità previste al comma 8-quater. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  8.2. Le ventisei settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di tredici settimane di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, decorso il periodo autorizzato.
  8.3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
  8.4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo d'integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
  8.5. Agli oneri derivanti dal comma 8.1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.