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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.114. in Assemblea riferita al C. 3431-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2022  [ apri ]
9.114.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. I datori di lavoro delle attività del comparto turistico identificate secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario d'integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Per la presentazione delle domande si osservano le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.