Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8.1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Il periodo trascorso» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022, il periodo trascorso»;
b) al comma 2 le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022, il periodo trascorso»;
c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori».