Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8.1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 253, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022»;
b) al comma 2, le parole: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».