Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8.1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
b) al comma 5, dopo le parole: «976,7 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e di 200 milioni di euro per l'anno 2022»;
c) al comma 7-bis, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022».