Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le comunicazioni previste per le attività dei lavoratori autonomi occasionali dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dall'articolo 13 decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,nella prima fase applicativa non sono sanzionabili, se effettuate entro il 31 marzo 2022.