Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2025;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2025;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025.